LA TASSAZIONE DELLE INDENNITÀ DI BUONUSCITA EROGATE DA UN FONDO E\O CASSA DI PREVIDENZA
IL FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 è intervenuta per chiarire il criterio di imposizione fiscale sulla buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri. Secondo l’Agenzia, le conclusioni contenute nella risposta ad interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 sono estendibili anche al FAF, con la conseguenza che la base imponibile dell’importo in liquidazione dovrà essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva ANCHE della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale, pari a cinque anni.
La vicenda in esame ha in effetti un indubbio riflesso ed interesse per i Soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo, poiché il Corpo della Guardia di Finanza dispone di uno specifico fondo di previdenza a sostegno dei propri iscritti ed è, come noto, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri (di seguito anche Faf, Fondo o Ente).
L’Ente, secondo norme statutarie, provvede all’attribuzione di vari benefici di carattere assistenziale in favore dei militari della Guardia di finanza, in servizio e in congedo, e dei loro familiari (assistenza sanitaria in caso di malattia o infortunio; assistenza agli orfani; prestiti; rimborsi spese di varia tipologia).
Il fondo eroga i riferiti benefici sia in ambito della “previdenza” che della “assistenza”. Con riferimento al primo, il Faf eroga agli iscritti la “indennità di buonuscita”; quanto al secondo, attribuisce provvidenze di “assistenza agli orfani” nonché “sussidi” e svolge “iniziative assistenziali varie”.
LA TASSAZIONE DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA
Per quanto qui di interesse è opportuno soffermarsi sull’indennità di buonuscita del Faf.
Come riferito, il Fondo di assistenza per i Finanzieri eroga un’indennità di buonuscita, in aggiunta a quella corrisposta dall’INPDAP, la quale è commisurata agli anni di servizio prestato nel Corpo e, soprattutto, è riconosciuta in assenza di alcuna contribuzione diretta degli aventi diritto e in presenza dei seguenti presupposti: 2a) cessazione definitiva del rapporto di impiego e collocamento in congedo del militare; 2b) presentazione di apposita domanda di corresponsione della provvidenza; 2c) permanenza in servizio effettivo per almeno 9 anni; 2d) adeguata disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell’esercizio.
Sulla scorta dei dati appena esaminati emerge che la buonuscita del Faf si pone quale indennità aggiuntiva di fine servizio rispetto al TFS erogato dall’INPS.
La tassazione della riferita indennità è da sempre considerata come da redditi da lavoro dipendente o assimilati e, quindi, tassata come reddito personale, secondo le aliquote fiscali progressive stabilite dal codice tributario italiano.
Nell’ambito del settore pubblico, infatti, i trattamenti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro costituiti da indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), sono assoggettati al trattamento fiscale di cui al combinato disposto dell’articolo 17 e dell’articolo 19, comma 2bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e da ‘‘altre indennità e somme”, alle quali va invece riservato il trattamento di cui agli articoli 17 e 19, comma 2.
In sostanza, l’Amministrazione sino ad ora ha osservato i criteri di tassazione individuati per la tipologia delle ‘‘altre indennità e somme” di cui all’articolo 19, comma 2, TUIR e, dunque, anche la buonuscita erogata dal Faf è tassata secondo il riferito criterio.
RECENTI SVILUPPI
Tuttavia, va anche riferito che nel corso degli anni numerosi contribuenti hanno fatto valere in giudizio una tesi contraria a tale orientamento, sulla base della quale le somme erogate dall’Ente sarebbero, invece, assimilabili alle ”indennità equipollenti” al trattamento di fine rapporto ed assoggettate a tassazione separata in base al combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2bis, del Tuir.
La Corte di Cassazione risulta aver avallato la tesi dei contribuenti ed, in effetti, in diverse sue pronunce ha ricondotto siffatte elargizioni – come la buonuscita del Faf – alle c.d. “indennità equipollenti” ricomprese nel novero delle disposizioni normative di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, con conseguente diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate in eccesso.
LA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 425 DELL’8 SETTEMBRE 2023 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sulla base di tali premesse, è avvenuto che il Fondo di previdenza di un ente pubblico dello Stato (le Dogane), anche al fine di limitare il rilevante contenzioso sorto in materia fiscale, ha chiesto di conoscere quale sia il corretto criterio di tassazione da applicare in sede di liquidazione dell’indennità aggiuntiva di fine servizio, dando pertanto adito alla risposta ad interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate che in merito ha così precisato:
.. “ si ritiene che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti”.
NOVITA’ DI PRIMAVERA
LA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 91 DELL’APRILE 2024 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 è intervenuta per chiarire il criterio di imposizione fiscale sulla buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri. Secondo l’Agenzia, le conclusioni contenute nella risposta ad interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 sono estendibili anche al FAF, con la conseguenza che la base imponibile dell’importo in liquidazione dovrà essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva ANCHE della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale, pari a cinque anni.
Ne consegue, pertanto, che la tassazione oggi operata dal FAF sulla buonuscita è ERRONEA
RICORSO RIMBORSO IRPEF
L’evidenza delle ritenute Irpef operate in eccesso a danno del contribuente emerge chiaramente avendo cura di raffrontare la diversa metodologia di calcolo impositivo derivante dell’applicazione delle disposizioni normative recate all’articolo 19, comma 2, del Tuir rispetto, viceversa, a quelle contemplate all’articolo 19, comma 2-bis, del Tuir.
Per un raffronto pratico è possibile utilizzare la scheda di calcolo cui si rimanda.
Mentre, infatti, la prima importa la tassazione al 23% dell’ammontare dell’indennità così come predeterminata dal Faf, la seconda, viceversa, impone la tassazione dell’indennità sull’importo oggetto delle riduzioni previste dalla norma.
Alla luce dei dati esaminati e considerato la rilevanza della problematica, il sottoscritto avvocato, responsabile del Centro di Assistenza e Legale e Pensionistico dell’ANFI, ha diramato un comunicato per promuovere una iniziativa collettiva volta a domandare il rimborso delle ritenute IRPEF operate in eccesso.
M O D U L I S T I C A A D E S I O N E F.A.F.
MODULISTICA ADESIONE SOCI ANFI
MODULISTICA ADESIONE PERSONALE GDF
FOGLIO CALCOLO RIMBORSO IRPEF – IBAN