AVVIO ADESIONI II^ BLOCCO RICORSO RIMBORSO IRPEF INDENNITA’ BUONUSCITA
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 è intervenuta per chiarire il criterio di imposizione fiscale sulla buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri. Secondo l’Agenzia, le conclusioni contenute nella risposta ad interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 sono estendibili anche al FAF, con la conseguenza che la base imponibile dell’importo in liquidazione dovrà essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva ANCHE della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale, pari a cinque anni. – RIMBORSO IRPEF INDENNITA’ BUONUSCITA –
preso atto
che ad oggi la tassazione operata dall’Amministrazione sulle indennità equipollenti al TFR e, dunque, in ultima analisi anche sulla indennità di buonuscita erogata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri (Faf), ha imposto ritenute Irpef in eccesso ed a danno del contribuente
considerato
che l’Agenzia delle Entrate con la riferita risposta ad interpello n. 91 del 2024 ha mutato il regime di calcolo dell’imposta sulle indennità aggiuntive di fine servizio in parola
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l’avvocato Mario Bacci, responsabile del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia,
l’avvio di apposita iniziativa legale volta a domandare il rimborso delle ritenute IRPEF operate in eccesso e conseguentmente a proporre ricorso collettivo per ottenere il rimborso irpef sulle indennità buonuscita.
M O D U L I S T I C A A D E S I O N E F.A.F.
MODULISTICA ADESIONE SOCI ANFI
MODULISTICA ADESIONE PERSONALE GDF
FOGLIO CALCOLO RIMBORSO IRPEF – IBAN