Una storia senza fine … ma in dirittura d’arrivo
La riliquidazione del TFS ex art. 6/bis del DL n. 387/87
I risultati ottenuti, più volte sintetizzati attraverso le pagine del periodico Fiamme Gialle anche attraverso la mappa ipertestuale allegata all’odierno contributo, costituiscono una ulteriore manifestazione di vitalità dell’ufficio legale e dell’impegno personale, in un percorso mortificato dalle modalità di svolgimento delle udienze, dalle novità del processo amministrativo, dai pesantissimi oneri del contributo unificato, elevato ormai a cifre non sopportabili.
Ma, l’aver registrato conferma dai tanti tribunali regionali del TAR della validità giuridica delle nostre argomentazioni non è bastato alle Amministrazioni ad adempiere a favore degli aventi diritto alla liquidazione del TFS.
La storia continua, con ostinata crudeltà amministrativa in argomentazioni mortificanti. Mi riferisco ai due momenti forti e muti ma non indifferenti in crisi di competenza. L’INPS, non procede alla liquidazione perché vuole che l’importo erogabile sia determinato dall’Ufficio trattamento economico personale in quiescenza del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Di contro, l’ufficio replica e fa osservare, giusta sentenza del Consiglio di Stato sez. VI-n. 6465 in data 6 settembre 2010, che obbligato alla liquidazione è l’INPS, e indica anche come
procedere al computo della liquidazione; ovvero, aumentando del 15% le voci retributive indicate al paragrafo 5.1 della circolare ex INPDAP n. 18 in data 18 settembre 2009.
Concludendo, è assai triste registrare che le liquidazioni non avvengono per conflitti di competenza. L’Ufficio legale continuerà il suo lavoro di assistenza.
Tutelare i propri diritti è un dovere personale, che va esercitato soprattutto quando si è garantiti dalla presenza di una funzione difensiva solida, si esalta il ruolo non solo dell’avvocato,
ma anche del giudice che rende giustizia.
Mario Avv Bacci
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