CONFERMATO IL DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TFS
Dopo le prime decisioni favorevoli del TAR per il Friuli e Lombardia, il diritto al ricomputo del TFS ex art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 trova oggi conferma nelle recenti decisioni del Consiglio di Stato e Corte di Giustizia Amministrativa per la REGIONE SICILIA.
Sulla scorta dell’ormai nota decisione del Consiglio di Stato nr. 1231\2019 lo Studio aveva proposto un’iniziativa tesa a rivendicare in sede giurisdizionale il diritto alla riliquidazione del TFS.
Il TAR per la Regione Friuli Venezia Giulia e per la Lombardia con le sentenze nr. 1184\2021 e nr. 133\2021 ebbero ad accogliere i primi ricorsi patrocinati dallo Studio Legale Bacci per i soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia A.N.F.I.
A partire da tale data, per i militari apparrtenenti al Corpo della Guardia di Finanza e per le altre forze di polizia si è aperta la strada per il ricooscimento di un diritto che l’Amministrazione ha sempre negato e che a loro insaputa ha causato gravi danni economici. L’incremento medio conseguente al ricalcolo del TFS è infatti superiore ad € 10.000,00 lordo.
Lo Studio Legale Bacci ha conseguito al Consiglio di Stato un importante vittoria il cui fruttuoso esito non era certo scontato, considerato l’entità dei rimborsi cui l’INPS è chiamata a rifondere ai ricorrenti e che sta determinando la stessa Amministrazione a chiedere una modifica delle disposizioni di legge attualmente vigenti.
Tuttavia, il Ministero dell’Economia e Finanza con ricolare del 05.10.2023 ho precisato che il diritto – nonostante le pronunce del Consiglio di Stato – non può d’ufficio essere esteso agli altri militari che non siano in possesso di sentenza, sollecitando un apposito intervento normativo.
Considerata tale disastrosa determinazione, lo Studio invita i soci dell’ANFI e tutti gli aventi diritto a presentare nel più breve tempo possibile ricorso per munirsi di apposita sentenza del giudice, unico titolo che ad oggi legittima il diritto al ricomputo del Tfs recato all’art. 6 bis del D.L. 1987 n. 387.
REQUISITI PER RICORRERE
Il ricorso può essere presentato dal personale congedato a domanda in possesso, all’atto del congedo, dell’età pari
o superiore a cinquantacinque (55) – requisito soggettivo – e trentacinque (35) anni di servizio utile contributivo –
requisito oggettivo – (ove, per “servizio utile” si intende tutto il periodo contributivo e dunque anche quello oggetto
di riscatto). Entrambi i requisiti non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo.
DIRITTI PRESCRITTI
Lo Studio patrocina anche i giudizi dei militari il cui diritto potrebbe essere caduto in prescrizione. Sarà, però, necessaria
una preliminare disamina del caso.Per ottenere il ricomputo, allo stato, è necessario proporre ricorso.
COSTI
L’iscrizione a ruolo del ricorso amministrativo comporta il versamento di una tassa (contributo unificato) per le spese degli atti giudiziari (€ 325,00 per il P.I.). Gli importi del contributo unificato sono indicati nell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). Lo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva per abattere i costi.