RICORSO COLLETTIVO
PER GLI IDONEI AL CONCORSO RECLUTAMENTO DI 380 Allievi Finanzieri – ANNO 2018
Come noto il Ministero ha bandito una nuova procedura concorsuale, pubblicata in data 26 aprile 2019, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri – Anno 2019, in luogo dello scorrimento della graduatoria già esistente degli idonei al concorso per il reclutamento di 380 Allievi finanzieri – Anno 2018.
La scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso per il reclutamento di nuovi allievi finanzieri per l’anno 2019 è subito parsa censurabile sotto diversi profili, contrastando, primariamente con la circostanza della vigenza della graduatoria ancora valida ed efficace relativa al precedente concorso, con cui la stessa Amministrazione aveva selezionato il reclutamento di allievi per l’anno 2018.
Il dubbio d’illegittimità della nuova procedura concorsuale, dopo esame approfondito e comparato tra l’attuale procedura e quella in precedenza espletata, risulta ulteriormente confermato da una serie di elementi che attengono alle modalità di selezione degli allievi Finanziari.
La nuova procedura di selezione degli allievi è sostanzialmente sovrapponibile, sia, per ciò che concerne i requisiti di partecipazione, che, le prove di concorso. Tale sovrapponibilità depone e palese l’illegittimità dell’indizione del nuovo concorso.
A rigore, la scelta dell’Amministrazione di indire una nuova procedura in luogo dello scorrimento sarebbe dovuta essere sostenuta da apposita motivazione che nel caso di specie è stata totalmente omessa.
Secondo un consolidato orientamento, a fronte di una graduatoria valida, l’Amministrazione è tenuta ad esternare e a rendere comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (nel caso l’utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione della procedura concorsuale), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 1983 del 20 ottobre 2016).
A conferma, si ritiene utile segnalare anche l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui: una volta poi che abbia deciso di procedere alla copertura dei posti vacanti, l’amministrazione è sicuramente tenuta a rendere manifeste e comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (cioè utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione di una diversa procedura di assunzione), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione della evidente finalità di contenimento della spesa pubblica (a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale), principio che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407).
L’obbligo motivazionale viene meno solo in alcuni casi che, però, non riguardano la vicenda in esame.
Importante sapere, ad esempio, che ad avviso della decisione n. 14/2011 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “tra i casi in cui “si manifesta l’opportunità, se non la necessità di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci” (par. 52) si riconosce rilievo, ad esempio, all’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; così come si attribuisce “risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria” (par. 55).
Nel caso di specie, il profilo professionale richiesto è il medesimo: Allievi Finanzieri, contingente ordinario, specializzazione nocchiere, motorista navale e operatore di Sistema 1; trattasi, inoltre, anche in questo caso di un concorso per titoli ed esami, scandito nelle medesime fasi: prova scritta, prove di efficienza fisica, valutazione dell’idoneità psico – fisica, attitudinale e valutazione dei titoli.
I requisiti richiesti, per la partecipazione al concorso, sono sostanzialmente gli stessi.
Nelle premesse del nuovo bando non sono indicate neppure eventuali norme sopravvenute che possano costituire una valida giustificazione alla scelta di indire una nuova selezione.
Altresì, vagliando il contenuto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, se ne rimarca la sovrapponibilità rispetto a quelle sostenute dagli idonei al concorso anno 2018.
La prova scritta in entrambi i concorsi prevede domande di italiano, storia, educazione civica, geografia e test logico matematici.
Nello stesso senso la prova di efficienza fisica consiste, in entrambi i concorsi, per il contingente ordinario in 1. prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia; 2. Prova facoltativa e scelta tra corsa piana e prova nuoto 25 m. stile libero; per il contingente di mare in 1. prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero; 2. Prova facoltativa e scelta tra corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia.
1 NB: con il nuovo concorso vengono riservati 20 posti alla specializzazione operatore di Sistema che viceversa non era prevista nel concorso indetto nell’anno 2018.
Anche l’accertamento dell’idoneità psico– fisica prevede verifiche sovrapponibili tra quelle indette nei due concorsi a raffronto: idoneità ai sensi del d.m. 155/200, per i nocchieri e operatori di sistema, è richiesto: acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione.
L’accertamento dell’idoneità attitudinale è in entrambi i casi accertata secondo i requisiti di cui all’articolo 7 comma 1, lettera d) del provvedimento del Comandante Generale della G di F. Lo scopo è il medesimo e dunque quello di riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito, secondo la seguente articolazione: a) uno o più tests attitudinale per valutare la capacità di ragionamento; b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni, e la struttura personologica del candidato; c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare esperienze di vita passata e presente nonché inclinazioni a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
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L’unica differenza tra le procedure di selezione in comparazione si rinviene nella riserva di 20 posti per la specializzazione di operatore di sistema.
Siffatta unica riscontrata divergenza è però inidonea a giustificare l’indizione di un nuovo concorso volto a reclutare n. 965 allievi finanzieri, i cui posti riservati, decurtati dei 20 destinati agli operatori di sistema, e cioè n. 945, sono destinati a candidati con la medesima specializzazione, a candidati con gli stessi requisiti di partecipazione, che affronteranno le stesse prove già sostenute dagli idonei al concorso indetto nell’anno 2018.
Lo Studio in proposito vanta un’esperienza consolidata nella tutela del diritto ed interessi legittimi degli idonei allo scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici. Vedasi, ad esempio, il recente decreto Presidenziale del Tar Lazio datato 11.05.2019 con il quale i ricorrenti, assistiti dallo Studio, sono stati ammessi, inaudita altera parte, a sostenere con riserva le prove concorsuali in itinere a seguito appunto dello scorrimento della loro graduatoria: Ricorso Scorrimento Allievi Agenti 1851
Molti, gli altri motivi di censura che verranno elaborati nel ricorso.
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Il costo di adesione comprensivo anche della fase precontenziosa, concernente la notificazione di apposita istanza di diffida allo scorrimento della graduatoria, è determinata in € 100,00 (cento/00) . L’adesione sarà disciplinata secondo apposito mandato trasmesso agli aderenti secondo le modalità di seguito indicate.
Modalità di adesione
È possibile chiedere informazioni e\o aderire al ricorso attraverso e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica info@studiolegalebacci.com specificando in oggetto “SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO 380 AAFF 2018” ed indicando nel testo i dati anagrafici, “id” domanda partecipazione concorso, posto in graduatoria, riserva di posti per il contingente per il quale si è preso parte al concorso, indirizzo di residenza oltre ad un eventuale recapito telefonico.
Esempio: oggetto mail: “SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO 380 AAFF 2018”; testo mail: il sottoscritto, nome e cognome, nato a .. il .. e residente in .. alla via … nr. civico.. id domanda partecipazione concorso … posto in graduatoria.. ho partecipato per la riserva posti per il contingente …, chiede di conoscere i costi e condizioni di adesioni al ricorso.
Lo Studio risponderà tramite e-mail inviando la modulistica necessaria già precompilata per facilitarne l’eventuale adesione.
L’interessato, presa visione dei costi e condizioni proposte nel conferimento incarico, potrà scegliere se aderire, spedendo semplicemente i moduli debitamente sottoscritti all’indirizzo di Studio (Avv. Mario Bacci, Via Luigi Capuana, 207 00137 Roma) anticipando l’adesione via e-mail.
L’invio da parte dell’interessato della mail recante la richiesta di informazione corredata dei dati anagrafici non è vincolante e come tale non farà sorgere alcun rapporto di mandato che, viceversa, si costituirà solo a seguito della ricezione della modulistica debitamente sottoscritta. I dati forniti saranno utilizzati al sol fine di agevolare la compilazione dei moduli. Resta inteso che in caso di mancata adesione tutti i dati forniti saranno cancellati. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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TERMINE PER L’ADESIONE.
Il termine ultimo per l’adesione è fissato per il giorno 10 giugno 2019.
Entro tale data il partecipante deve aver fatto recapitare presso lo Studio tutta la documentazione necessaria per l’adesione.