ACCOLTO CON DECRETO PRESIDENZIALE L’ISTANZA CAUTELARE CONNESSA AL RICORSO “SCORRIMENTO ALLIEVI AGENTI 1851”
Con soddisfazione, lo Studio comunica che il Presidente del Tar del Lazio, esaminato il ricorso – “Scorrimento Allievi Agenti 1851”- ha ordinato, in sede interinale d’urgenza, “l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle ..prove” .,. Di seguito si pubblica il testo del decreto N. 05495_2019 REG.RIC_
L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA CONCORSO ALLIEVI AGENTI – RICORSO COLLETTIVO E’ ANCORA APERTA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2019, proposto da
………., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bacci, Erika Rossi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso
lo studio Mario Bacci in Roma, via Luigi Capuana, 207;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Domiciliato ex Lege
presso L’Avvocatura Generale di Stato di Roma, Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Ps, in Pers. del Legale Rappr. pro tempore, c/o Avv. Gen. Stato
di Roma non costituiti in giudizio;
nei confronti
Simone Greco non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Pubblicato il 11/05/2019 02751 2019
N. 05495/2019 REG.RIC.
– del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019,
pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il
procedimento finalizzato all’assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di
Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del
concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui
all’art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato
nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;
– del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32,
con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica
e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto
procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato
nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed
esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei
ricorrenti ivi compresa:
A) la Tabella B decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte
in cui la ricorrente —– risulta esclusa dallo scorrimento della
graduatoria;
B) la Tabella C decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte
in cui il ricorrente —— risulta escluso dallo scorrimento della graduatoria.
per l’adozione delle misure cautelari monocratiche volte a consentire agli odierni
ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive
prove d’esame, già programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo
il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di
ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura
concorsuale de qua.
N. 05495/2019 REG.RIC.
per l’accertamento
dello status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della
prova scritta di esame del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi
1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al predetto decreto del Capo della
Polizia del 18 maggio 2017
per la condanna ex art. 30 c.p.a
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo
provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame
nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per
perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti chiedono di essere ammessi
sono calendarizzate a partire dall’8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi
o comunque per parte del periodo interessato in epoca antecedente l’esame in sede
collegiale della domanda cautelare
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti
all’espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede
collegiale della proposta domanda cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2019.
N. 05495/2019 REG.RIC.
Il Presidente
Salvatore Mezzacapo