LA RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE EX ART. 3, COMMA 7, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1997 … La Riforma, l’Ausiliaria ed il Moltiplicatore …
L’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, espresso nelle sentenze n. 350/2017, n. 45/2018, n. 46/2018 n. 53/2018, n. 171/2018 (Sezione giurisdizionale regione Calabria), n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 (Sezione giurisdizionale regione Sardegna) n. 27/2017 (Sezione giurisdizionale regione Abruzzo), n. 53/2017 e 28/2018 (Sezione giurisdizionale regione Molise), n. 94/2018 (Sezione giurisdizionale regione Lazio) n. 29/2018 (Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna) e n. 3/2018, n. 18/2018 n. 45/2018 (Sezione giurisdizionale regione Piemonte), ancorchè ondivago, ha affermato il beneficio, per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia non più idoneo al servizio, dell’aumento del montante contributivo (pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio), in applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.
La ratio del riferito “incremento” si muove dalla circostanza che il personale colpito dalla firma è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria.
La vicenda concerne, infatti, il caso del personale che, essendo cessato dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica prima del raggiungimento del limite d’età, è stato escluso dal regime “dell’ausiliaria” a ragione dell’intervenuta inabilità al servizio medesimo.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice delle pensioni attengono direttamente al testo oltre che al tenore e contenuto dalle norme in commento. Ad avviso, infatti, del riferito orientamento – assolutamente condivisibile – la questione trova soluzione attraverso la valorizzazione della ratio delle disposizioni in esame che, secondo il giudice delle pensioni, consiste “nell’aver introdotto un’ipotesi legislativa di favore che mira a salvaguardare il personale militare che, diversamente, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”), perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite”.
Lo Studio rinviando ai requisiti nonché alle modalità di accesso al servizio di assistenza e tutela legale, così come esplicitato nella nota cui si rinvia, conferma la disponibilità al patrocinio della vertenza.
Mario Avv Bacci