ART. 54 DEL D.P.R. 1092\1973
…superata l’aliquota della discordia
La Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti con sentenza del novembre 2018 ha confermato il diritto per il personale militare alla riliquidazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità di servizio maturate prima della data di entrata in vigore della legge 8-8-1995, n. 335, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente.
Per comprendere gli effetti significativi della decisione in commento, occorre puntualizzare alcuni dati.
Il Legislatore con la legge 8-8-1995, n. 335 ha inteso riformare il sistema pensionistico ridefinendo l’intero sistema di accesso alle prestazioni pensionistiche e di calcolo dei relativi trattamenti sia per il settore pubblico che per quello privato, con il passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo.
Allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti e le legittime aspettative del personale in servizio al momento della riforma, è stabilito che il nuovo ordinamento si applica integralmente al personale assunto dopo il 31-12-1995, mentre per il rimanente personale è prevista una normativa di transizione che mantiene, in tutto o in parte, il sistema previgente in ordine ad istituti pensionistici (sistema retributivo, pensioni di anzianità, ecc.) soppressi dal nuovo ordinamento.
Dunque, per i dipendenti che alla data del 31-12-1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo (art. 1, 13° co., l. n. 335 del 19959).
Mentre, per il personale militare che a tale data poteva far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla stessa data, calcolata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente; B) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo (art. 1, 12°co., l. n. 335 del 1995).
Ora, il sistema di calcolo retributivo previgente, relativo alla c.d. quota A”, è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al D.P.R. 1092 del 1973.
L’I.N.P.S., però, in sede di calcolo della riferita quota A”, ha computato il servizio con la più sfavorevole aliquota prevista per il personale civile ex art. 44 del D.P.R. 1092\1973 che così recita: “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile … aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
La decisione del Giudice delle pensioni in sede d’Appello ha, però, smentito l’impostazione dell’inps, confermando il diritto al trattamento pensionistico con la miglior aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092\1973.
Lo Studio conferma la disponibilità al patrocinio della vertenza, così come esplicitato nella nota cui si rinvia.
Mario Avv Bacci