Rimborso IRPEF FAF oltre i 48 mesi
Nel dibattito ormai cristallizzato attorno alla decadenza da rimborso IRPEF per l’indennità del Fondo Assistenza Finanzieri (FAF), due recenti decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria – Trieste (20.02.2025) e Napoli (18.03.2025) – segnano un punto di svolta: per la prima volta i giudici affrontano e smontano nel merito l’applicazione rigida dell’art. 38 DPR 602/73, dando ragione ai contribuenti.
L’Amministrazione continua a dire “no” dopo 48 mesi… ma i Giudici cominciano a dire “sì”
L’Agenzia delle Entrate sostiene da sempre che le istanze di rimborso IRPEF per l’indennità FAF siano valide solo se presentate entro 48 mesi dal versamento della ritenuta. Una posizione rigida, che ha portato al rigetto di molte richieste di rimborso. Tuttavia, le pronunce di Trieste e Napoli disattendono questa tesi, e lo fanno con motivazioni solide e articolate, che meritano attenzione.
Il caso Trieste: un ricorso collettivo accolto, prescrizione superata
Nella sentenza triestina (ricorso n. 299/2024), la Corte ha esaminato un ricorso collettivo sottoscritto da oltre venti ex finanzieri, tutti rappresentati dal nostro Studio. L’Agenzia eccepiva la decadenza ex art. 38 per gran parte dei ricorrenti, ritenendo irricevibili le domande.
Il Collegio, però, richiama espressamente l’Ordinanza della Cassazione n. 31205/2023, secondo cui il termine di 48 mesi inizia a decorrere solo quando il contribuente è posto in grado di conoscere l’errore fiscale. Ed è proprio questo il punto: la piena consapevolezza dell’illegittimità è maturata solo dopo il parere n. 91/2024 della stessa Agenzia, che ha modificato il proprio orientamento.
“La decorrenza del termine non può coincidere con la data del pagamento quando l’erroneità dello stesso deriva da un evento successivo […] che rende la ritenuta fiscalmente indebita.”
(Sentenza Trieste – pubblicata l’11 febbraio 2025)
In più, la Corte ha riconosciuto la validità dei nostri calcoli, confermando che la documentazione allegata (foglio excel e dati FAF) era sufficiente a individuare le somme e legittimare il rimborso.
Il caso Napoli: anche qui la disapplicazione dell’art. 38 è chiara
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con sentenza depositata il 18 Marzo 2025, accoglie il ricorso promosso da ben 47 soci ANFI, tutti ex appartenenti alla Guardia di Finanza
La Corte ha accolto integralmente il ricorso, disattendendo le eccezioni di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/1973. Un passaggio centrale della motivazione riguarda proprio la disapplicazione dell’art. 38, che – secondo la Corte – non può operare nei casi in cui l’indebito emerga da un errore interpretativo dell’Amministrazione, solo successivamente riconosciuto come tale. Il momento rilevante per la decorrenza dei termini non è l’erogazione, ma la presa d’atto dell’illegittimità del prelievo, resa chiara dal parere n. 91/2024 dell’Agenzia stessa.
Una lettura coraggiosa e lungimirante, in linea con recenti arresti della Cassazione (tra cui Cass. 7936/2024), che affermano un principio tanto semplice quanto fondamentale: quando l’indebito dipende da un errore interpretativo dell’Amministrazione, il termine di decadenza decorre solo da quando l’errore è stato ufficialmente riconosciuto.
Una doppia conferma: il diritto esiste, e si può difendere
Le due sentenze aprono spiragli fondamentali per tutti coloro che hanno visto respinta la propria domanda per decorrenza del termine o non l’hanno mai proposta, ritenendola tardiva. Ma c’è di più: i Giudici riconoscono la correttezza dei conteggi elaborati dai nostri ricorrenti, e disapplicano – in punto di diritto – la normativa utilizzata per giustificare il rigetto.
È il segno che la linea difensiva costruita con cura dallo Studio Bacci, attraverso l’ANFI, è solida e giuridicamente fondata.
Martio Avv Bacci