Il F.A.F. e il rimborso automatico: tra promesse e realtà
Con l’emanazione del nuovo “Regolamento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita” da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato recepito quanto stabilito nel parere n. 91/2024 dell’Agenzia delle Entrate. Questo parere ha introdotto una tassazione più favorevole sull’indennità di buonuscita erogata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri (FAF), prevedendo una detrazione di 309,87 euro per ogni anno di servizio (esclusi quelli convenzionali) dall’IRPEF applicata su tali indennità. Il F.A.F. e il rimborso automatico sembrano, quindi, una prospettiva concreta per molti.
Il F.A.F. e il rimborso automatico: realtà o illusione?
Tuttavia, la situazione è molto più complessa e meno ottimistica di quanto indicato da alcuni comunicati diffusi da sindacati di polizia delle Fiamme Gialle. Questi comunicati sembrano dare per scontato che il rimborso avverrà in via automatica grazie ad un accordo tra il Comando della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate che prevede la riliquidazione automatica delle buonuscite per chi ha ricevuto i pagamenti tra il 2020 e il 2023, entro i termini di prescrizione fissati in 48 mesi. A detta di questi comunicati, l’unica azione richiesta ai beneficiari è fornire l’IBAN all’Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni del Regolamento.
La realtà dei fatti: nessuna soluzione automatica
Contrariamente a quanto affermato, la riliquidazione automatica promessa dall’Agenzia delle Entrate sembra una chimera. Nessuno dei soci ANFI che rientra nel quadriennio 2020-2023 ha ancora ricevuto alcun rimborso. Questo solleva dubbi sull’effettiva attuazione della procedura d’ufficio, che dovrebbe iniziare nel 2024 per le somme corrisposte nel 2020. Ma i tempi per il F.A.F. e il rimborso automatico sono tutt’altro che certi.
Oltre al ritardo, il problema più grave riguarda i termini per esercitare il diritto al rimborso. Questo aspetto, spesso trascurato nei comunicati sindacali, è fondamentale: il rischio di prescrizione per chi ha percepito la buonuscita sia prima che dopo il 2020 è concreto e non può essere ignorato.
Facciamo un po’ di chiarezza
La normativa generale stabilisce che il diritto al rimborso, ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, debba essere esercitato entro 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta fiscale. Tuttavia, il caso del Fondo Assistenza per i Finanzieri presenta delle particolarità che meritano di essere approfondite.
Per comprendere appieno la complessità della situazione, è necessario riflettere su alcune domande fondamentali: quando è avvenuto il versamento del sostituto d’imposta? E come è emerso l’errore e quali conseguenze ha avuto? Ed inoltre, la normativa di cui al richiamato D.P.R. è applicabile al caso di specie ?
Quando è avvenuto il versamento del sostituto d’imposta?
Nel caso del FAF, il sostituto d’imposta ha operato le ritenute IRPEF senza fornire agli interessati informazioni precise sulla data effettiva del versamento. I prospetti di liquidazione del FAF non contengono dati chiari né sulla data della ritenuta né sull’avvenuto pagamento all’Erario, spesso ci risulta che vengono elaborati con oltre un anno di ritardo rispetto al congedo. Questa mancanza di trasparenza ha impedito ai beneficiari di conoscere esattamente quando la ritenuta è stata effettuata e, di conseguenza, di calcolare correttamente i termini di prescrizione e decadenza.
Come è emerso l’errore e che conseguenze ha avuto?
L’errore deriva dalle indicazioni del Ministero delle Finanze contenute nella circolare del 5 febbraio 1986, n. 2, che ha portato il FAF a tassare la buonuscita dei finanzieri senza applicare la detrazione prevista. Questo errore è rimasto in vigore fino al 2024, quando l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la situazione con il parere n. 91/2024, riconoscendo che la base imponibile della buonuscita doveva essere ridotta. L’effetto è che migliaia di finanzieri hanno subito una tassazione eccessiva. Tuttavia, poiché l’errore è stato indotto da una circolare ministeriale, non può essere imputato ai singoli beneficiari.
Perché agire subito è essenziale
Lo Studio Legale Bacci ha seguito questa vicenda sin dall’inizio. Riteniamo fondamentale sottolineare l’importanza di presentare formalmente una domanda di rimborso, anche per chi rientra nei termini dei 48 mesi. Affidarsi alla promessa di un rimborso automatico è rischioso: i tempi sono incerti e la prescrizione potrebbe pregiudicare il diritto al rimborso.
Presentare la domanda permette di tutelarsi legalmente. Se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 90 giorni, si potrà ricorrere alla Commissione Tributaria, evitando la decadenza del diritto. Il nostro Studio ha già avviato numerosi ricorsi per conto di chi ha presentato domanda, con l’obiettivo di mettere pressione all’Agenzia e ottenere una risposta tempestiva. Il ritardo da parte dell’Agenzia, nonostante il parere favorevole, è inaccettabile e mette a rischio i diritti dei contribuenti.
Un appello alla responsabilità: non aspettare il rimborso automatico
Rivolgiamo un appello ai Soci dell’ANFI e a tutti gli ex appartenenti alla Guardia di Finanza: non aspettate il rimborso automatico. Prescrizione e decadenza costituiscono una minaccia concreta e solo agendo subito si può tutelare il proprio diritto al rimborso. Lo Studio Legale Bacci è a disposizione per fornire il supporto legale necessario e garantire che il diritto al rimborso venga riconosciuto in tempi certi.
M O D U L I S T I C A A D E S I O N E F.A.F.
MODULISTICA ADESIONE SOCI ANFI
MODULISTICA ADESIONE PERSONALE GDF
FOGLIO CALCOLO RIMBORSO IRPEF – IBAN