Un importante risultato dello Studio.
Il Tar Sardegna con provvedimento del febbraio 2021, accogliendo la nostra domanda cautelare sottesa al ricorso, ha ordinato il riesame della vicenda che ha colpito un nostro assistito, ex appartenente alla Polizia di Stato, al quale era stato negato il transito nei ruoli civili, benché fosse stato giudicato dalla competente Commissione “non idoneo permanentemente al servizio nella P.S. in modo assoluto. Sì idoneo al transito nelle corrispondenti Aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Interno o di altre amministrazioni dello Stato” e, benché avesse ottenuto parere positivo della ASL.
L’Amministrazione, nel caso di specie, aveva illegittimamente motivavo il rigetto assumendo che l’esistenza di una vicenda penale nel passato del ricorrente avrebbe determinato motivo ostativo al transito nei ruoli dell’impiego civile.
Il Tar, affermando la fondatezza del fumus boni iuris dei motivi del nostro ricorso, ha motivato l’accoglimento della domanda cautelare “considerato, in particolare, che il mero riferimento all’art. 35, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001 non sembra sufficiente a fondare un provvedimento di diniego al transito nei ruoli civili, visto il tempo trascorso dagli eventi che hanno dato vita alla condanna penale a carico del ricorrente e considerato il successivo sviluppo della carriera del medesimo nonché le vicende che hanno determinato la sua successiva dispensa dal servizio nei ruoli della P.S. per inabilità e la riconosciuta idoneità al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione”.
È per noi motivo di soddisfazione e somma gioia condividere l’esito della fase cautelare del giudizio, in quanto il nostro assistito, riformato in giovane età per motivi di salute, si era visto sfumare anche la possibilità della prosecuzione dell’impiego, con tutte le conseguenze del caso.
.. Aequam memento servare mentem !