LA SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO DELLA DESTITUZIONE … POSSIBILI RIMEDI
IMPRESCINDIBILE IL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE
Lo Studio ha di recente portato avanti, con ottimi risultati, un’azione giudiziaria incardinata innanzi al Tar del Lazio avverso il provvedimento disciplinare della destituzione contestato ai danni del dipendente ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 737/1981.
Con massima soddisfazione, il procedimento in questione si è concluso con l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Dunque, anche se non è certamente un mistero che i ricorsi avverso questo genus di atti riservano molti ostacoli e non sempre si concludono con i risultati sperati, è imperativo non partire sconfitti… un’attenta lettura del provvedimento, la valutazione della compiuta istruttoria, la verifica del rispetto dei termini e delle fasi del procedimento disciplinare può, in taluni casi, ribaltare le sorti del dipendente.
È però fondamentale riservare particolare cura a tutta la fase procedimentale e non solo all’atto dell’adozione del provvedimento finale.
È evidente, infatti, che l’eventualità di evitare ab origine la formazione di un così grave e compromettente provvedimento qual è quello della destituzione dal servizio, è senza dubbio auspicabile.
Una compiuta e puntuale difesa in itinere può prevenire anche la più odiosa tra le sanzioni disciplinari !
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In particolare e tornando all’esame del caso si evidenzia che tra i vari motivi addotti avverso la sanzione disciplinare di Stato della destituzione si è eccepito la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 e dell’art. 14 del D.P.R. 737/81 per aver l’Amministrazione, da un lato, impedito al dipendente di prendere visione degli atti del procedimento disciplinare avviato a suo carico, entro e prima della conclusione della fase istruttoria – adducendo a sostegno di siffatto modus operandi illegittimi apprezzamenti soggettivi anche riguardo alla valutazione dell’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione – e, dall’altro, per aver omesso la chiesta proroga dei termini a difesa, necessari per la presentazione delle giustificazioni ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 737/81.
Come detto, il T.A.R. del Lazio ha riconosciuto la validità della nostra linea difensiva, annullando il gravato provvedimento disciplinare della destituzione.
F.to Avvocato Erika Rossi
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Se ritieni di essere stato colpito da un ingiusto provvedimento sanzionatorio puoi rivolgerti allo Studio per ricevere la valutazione del caso, scrivendo al seguente indirizzo email: info@studiolegalebacci.com