SENTENZA CONSIGLIO DI SATO NR. 1231\2019
RILIQUIDAZIONE DEL TFS
Ad avviso del Consiglio di Stato, il rilievo dell’INPS, secondo cui l’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe applicabile al solo personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto“, contrasta con il secondo comma del medesimo DL a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile“.
Il C.di S. con sentenza nr. 1231/2019 ha dichiarato la spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti (6) stipendiali.
CHI PUò RIVENDICARE IL DIRITTO ?
La decisione riguarda il personale cessato a domanda che al momento del collocamento a riposo abbia compiuto almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile che, pertanto, non si trova nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 (cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto).
IL BENEFICIO ECONOMICO
Secondo stime, il beneficio dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella buona uscita comporta un arretrato sulla liquidazione del TFS pari ad € 10.000,00. Lo Studio ha elaborato un foglio di calcolo per consentire a ciascuno la verifica della quota di TFS non percepita al congedo.
Lo Studio è disponibile al patrocinio per rivendicare la quota dei sei scatti non percepita sul TFS.
RECENTI DECISIONI
Le recenti sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ci confortano e confermano il diritto alla riliquidazione del TFS, con inclusione dei SEI SCATTI STIPENDIALI.