Come noto, la causa di servizio è l’istituto che tutela i dipendenti della Pubblica Amministrazione per le infermità, lesioni, patologie da questi contratti quando il servizione sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante.
La richiesta di riconoscimento della causa di servizio è un passaggio estremamente delicato cui a volte il dipendente vi presta poca attenzione. È invece essenziale che siffatta fase, cruciale, sia caratterizzata dalla raccolta di tutti gli elementi idonei allo scopo ed è per questo che si consiglia a chiunque abbia contratto un’infermità o una malattia “dipendente da causa di servizio” di porre attenzione ad alcuni aspetti che si ritiene utile segnalare in questo breve articolo, il cui fine è proprio quello di apprestare, attraverso la disamina delle disposizioni normative di seguito illustrate, una sorta di guida informativa.
Si tenga conto infatti che il riconosci- mento della dipendenza da causa di ser- vizio dell’infermità’ o lesione costituisce accertamento definitivo con tutte le conseguenze del caso.
Appare dunque importante mettere da subito in rilievo che la domanda, onde sortire un più significativo risultato, dovrà essere redatta con la massima cura provvedendo ad allegare ad essa ogni documento utile, avvalendosi magari dell’ausilio di un medicolegale.
Come già detto, infatti, la richiesta di riconoscimento della causa di servizio è un passaggio delicato in quanto ad essa conseguono una pluralità di benefici quali ad esempio:
– l’equo indennizzo, se l’infermità o lesione abbia comportato una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (Ao B) alle- gate al DPR 30.12.1981 n. 834;
– il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta;
– l’esenzione dal ticket sanitario;
– l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
– la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
– la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981;
– la pensione privilegiata;
– i trattamenti accessori alla pensione privilegiata;
– l’indennità una tantum per patologie di minore entità.
E’ dunque importante mostrare attenzione non solo, alle modalità in cui detta richiesta dovrà essere attivata ma anche, e, soprattutto, a tutte le fasi della relativa procedura. Non tutti sanno ad esempio che i termini del procedimento in parola sono considerati come ordinatori – ovvero termini rivolti a regolare l’attività procedurale la cui inosservanza da parte dell’Amministrazione non comporta alcuna decadenza.
Il procedimento Amministrativo
Il riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo regolato dal DPR 29.10.2001 nr. 461, entrato in vigore il 22.01.2002.
Ciò precisato, va subito riferito che è rimesso al giudizio delle Commissioni Mediche (cfr. art. 6 del citato D.P.R.) l’accertamento e la conseguente dia- gnosi delle forme morbose, del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità fisica psichica e sensoriale.
Mentre, per converso, è da registrare che il Comitato di verifica per le cause di ser- vizio rende giudizi circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione (cfr. art. 11, comma 1).
Come già anticipato, l’adozione del provvedimento finale spetta solo all’Amministrazione di appartenenza del dipendete, che si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di Equoindennizzo ai sensi dell’art. 2.
Al riguardo va, infatti, rimarcato che sol- tanto il Comitato può con il suo parere riconoscere, o meno, la dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione, mentre, si ribadisce, la diagnosi dell’infermità e l’ascrivibilità a categoria della infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.
La procedura per il riconoscimento della causa di servizio può essere attivata a domanda (art. 2) o d’ufficio (art. 3). Nel primo caso la domanda scritta deve essere presentata dal dipendente direttamente all’ufficio o al Comando presso il quale presta servizio.
È importante che nella domanda risultino indicati con chiarezza tre elementi:
– la natura dell’infermità o lesione;
– i fatti di servizio che hanno comporta- to il pregiudizio alla salute o che abbiano concorso in tal senso;
– le conseguenze sull’integrità psicofi-sica e sull’idoneità al lavoro.
La mancanza di questi requisiti comporta l’irricevibilità della domanda.
Il fine della domanda e il termine per la presentazione della domanda.
Se la richiesta è avviata per fine amministrativo o per la richiesta di liquidazione di equo indennizzo questa deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento dannoso o dal momento in cui si è avuta conoscenza dell’infermità (o in caso degli eredi entro 6 mesi dal decesso); se invece la richiesta è avviata al fine di ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata è perentorio il termine di 5 anni dalla cessazione dal servizio o di 10 in caso di parkinsonismo.
L’istruttoria
Fase 1. L’art. 5 del d.p.r. 461/2001 stabilisce che l’ufficio che riceve la domanda provvede all’immediato invio, unita- mente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale.
Fase 2. L’ufficio competente deve esprimersi entro 30 giorni. In caso di manifesta inammissibilità o irricevibilità respinge la domanda, in caso contrario trasmette la domanda e la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera competente. In entrambi i casi entro 10 giorni viene data comunicazione all’interessato.
È chiaro che l’iter procedurale deve esse- re compiuto con la dovuta attenzione, evitando così di ottenere il negativo parere di inammissibilità o irricevibilità. Una domanda scarna di elementi probatori tesi a sottolineare il nesso causale sarà infatti respinta.
Fase 3. La CMO entro 30 giorni dalla rice- zione degli atti dall’Amministrazione effettua la visita e redige processo verbale.
È importante sapere che in questa fase il richiedente può farsi assistere da un medico di fiducia o da un medicolegale. Fase 4. Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della CMO l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di verifica per le cause di servizio il verbale, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi necessari e l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.
La CMO dà comunicazione all’interes- sato della trasmissione degli atti entro 10 giorni. Sempre entro il termine di succes- sivi 10 giorni l’interessato può avanzare richiesta di equo indennizzo o presenta- re opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati sensibili.
Fase 5. Ai sensi dell’art 11 il Comitato di verifica accerta la causalità tra il servizio prestato e il pregiudizio alla salute, pro- nunciandosi entro 60 giorni dal ricevi- mento degli atti, sentito il relatore, con parere da comunicarsi poi entro 15 giorni all’Amministrazione.
Termine della procedura.
Ai sensi dell’art 14 d.p.r. 461/2001 l’Amministrazione si pronuncia in conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica entro 20 giorni dalla ricezione del parere stesso. Laddove sulla base di motivate ragioni non intenda uniformar- si, l’Amministrazione può chiedere al Comitato di verifica un ulteriore parere, rilasciato entro ulteriori 30 giorni.
Il provvedimento finale è comunicato o notificato all’interessato nei successivi 15 giorni.
Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche i provvedimenti relativi al riconoscimento della causa di servizio devo- no essere motivati, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. La motivazione si deduce dalle valutazioni espresse dalla Commissione medica per quanto riguarda l’intempestività della domanda e dal parere emesso dal Comitato per quanto riguarda la dipendenza, o la non dipendenza, da causa di servizio.
L’equo indennizzo
Connesso e conseguente al delineato istituto della causa di servizio v’è la nozione di equo indennizzo. Trattasi, come noto, di un indennizzo che consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente. L’equo indennizzo è considerato un “posterius” rispetto alla causa di servizio, in quanto, una volta accertata questa, si apre il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
Si tratta di due procedimenti distinti e separati, l’uno finalizzato al riconosci- mento della causa di servizio; l’altro alla concessione dell’equo indennizzo in rapporto di conseguenzialità rispetto al primo. Causa di servizio ed equo indennizzo costituiscono aspetti o condizioni di un medesimo evento.
Una volta, infatti, accertata la malattia per causa di servizio, si apre il procedi- mento per la concessione dell’equo indennizzo, già disciplinato dall’art. 68 del TU. 10 gennaio 1957, n. 3, ora regolamentato dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, che ha abrogato il primo. Trattasi di un indennizzo che consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente.
Natura
È importante rilevare che l’equo indennizzo non riveste natura risarcitoria, né retributiva, ma piuttosto natura indennitaria. Detta natura indennitaria comporta che l’equo indennizzo sia compatibile con il risarcimento del danno cagionato da un comportamento illecito, doloso o colposo, dell’Amministrazione. Conseguentemente è facoltà del dipendente esercitare l’azione di risarcimento in sede civile per chiedere il ristoro integrale del danno biologico. L’equo indennizzo può essere inoltre totalmente cumulato con quanto riscosso dal dipendente a titolo di risarcimento o di indennità assicurativa a carico di soggetti terzi responsabili del danno. L’equo indennizzo si ritiene assoggettabile a sequestro o a pignoramento non avendo detta indennità carattere retributiva.
Presupposti
In estrema sintesi i requisiti per la concessione dell’equo indennizzo di una lesione o infermità sono i seguenti:
- l’infermità sia stata giudicata dipendente da causa di servizio;
- da essa sia derivata un’invalidità di grado apprezzabile (menomazione ascrivibile ad una delle categorie di Anniversario cui alle Tabelle A e B allegate al DPR 30.12.1981, n. 834);
- tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
- la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
- il dipendente abbia presentato un’apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.
La misura dell’indennità
L’infermità indennizzabile, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n. 3, deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n. 313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. Per la determinazione del calcolo dell’equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell’apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.
Bisogna ancora tenere presente che:
– l’indennizzo è ridotto del 25% se l’interessato ha superato i 50 anni di età;
– l’indennizzo è ridotto del 50% se l’interessato ha superato i 60 anni di età;
– per la determinazione dell’età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l’evento dannoso;
– l’indennizzo è ridotto della metà se l’interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
– non si procede alla decurtazione dell’indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.
Le impugnazioni
I provvedimenti che negano il riconosci- mento della causa di servizio, l’equo indennizzo o la pensione privilegiata, sono tutti atti definitivi.
Contro il provvedimento di negazione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda o diniego della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e, conseguentemente, di negazione dell’equo indennizzo, il dipendente può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale che, in generale, per quanto riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare è il T.A.R. entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione; oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, più ampio, di cento venti giorni dalla noti- fica del diniego.
Diversamente, il provvedimento che nega la concessione della pensione privilegiata può essere impugnato davanti alla Corte dei Conti territorialmente competente ex art. 14 del RD 27.06.1933 n. 703.
A conclusione dunque della rapida analisi delle disposizioni di cui DPR 29.10.2001 nr. 461 che regolamentano il procedimento amministrativo concernente il riconoscimento della causa di servizio, sembra il caso dover ribadire, non senza provare un ragionevole senso di amarezza, come tutti i termini ivi disciplinati siano considerati come ordinatori
– ovvero termini meramente rivolti a regolare l’attività procedurale – con la conseguenza che nell’ipotesi di loro inosservanza l’Amministrazione non incorre in alcuna decadenza. Tuttavia, va altresì accennato che esistono delle procedure particolari per mettere in mora l’Amministrazione nel definire in tempi certi l’iter procedurale o quanto meno conoscere lo stato della pratica ovvero ottenere una acceleramento della sua risoluzione.